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IRC, precariato e risarcimento: quando la stabilizzazione rischia di cancellare il danno subito

Pubblicata il: 2026-10-01

Fonte: FENSIR.it

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Una decisione che riconosce l’abuso, ma nega il risarcimento perché il docente è stato immesso in ruolo. È davvero questa la tutela richiesta dal diritto europeo?

Una sentenza destinata a far discutere quella pronunciata dal Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, il 24 settembre 2026, nell’ambito di un giudizio promosso da un docente di religione cattolica nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La decisione presenta un elemento che, a nostro giudizio, merita una seria riflessione critica: il Tribunale riconosce espressamente l’esistenza di una reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato, ma ritiene che il successivo ingresso in ruolo del docente attraverso la procedura straordinaria sia sufficiente a “sanare” l’illecito, facendo quindi venir meno il diritto al risarcimento del danno.

Il risultato appare paradossale: l’Amministrazione ha abusato dei contratti a termine, l’abuso viene accertato dal giudice, ma il lavoratore non viene risarcito perché, anni dopo, è stato finalmente assunto a tempo indeterminato.

Ed è proprio questo passaggio che non convince.

Il Tribunale riconosce l’abuso

Il punto di partenza della decisione è tutt’altro che favorevole al Ministero.

Il docente aveva lavorato per cinque anni scolastici consecutivi, dal 2021/2022 al 2025/2026, mediante contratti annuali su posti vacanti e disponibili.

La sentenza ricorda correttamente che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi specificamente sugli insegnanti di religione cattolica, costituisce abuso il protrarsi dei rapporti annuali oltre tre annualità scolastiche in assenza dell’indizione dei concorsi prevista dalla legge n. 186/2003.

Il Tribunale arriva quindi a una conclusione inequivocabile:

la reiterazione successiva al primo triennio costituisce un abusivo utilizzo del contratto a termine e una fattispecie generatrice di danno.

Questa affermazione è fondamentale.

L’illecito c’è.

L’abuso c’è.

Il danno nasce dall’abuso.

Eppure, poche pagine dopo, quel danno viene considerato sostanzialmente cancellato.

L’immissione in ruolo diventa una sorta di “sanatoria”

Il passaggio decisivo riguarda infatti la successiva partecipazione del docente alla procedura straordinaria prevista per gli insegnanti di religione cattolica e la conseguente immissione in ruolo.

Il Tribunale qualifica tale procedura come sostanzialmente non selettiva, rilevando che anche un punteggio pari a zero nella prova orale non avrebbe determinato l’esclusione dalla graduatoria, ma avrebbe inciso soltanto sulla posizione del candidato.

Da ciò deriva la conclusione secondo cui la procedura avrebbe avuto natura di “blanda selezione” e l’immissione in ruolo sarebbe stata direttamente collegata alla precedente situazione di precariato.

La conseguenza è pesantissima: secondo il Tribunale, l’illecito derivante dall’abusiva reiterazione dei contratti sarebbe stato integralmente sanato dall’immissione in ruolo, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.

È precisamente questo automatismo interpretativo che riteniamo discutibile.

Essere assunti oggi non cancella ciò che è accaduto ieri

La stabilizzazione modifica il rapporto di lavoro per il futuro.

Non modifica il passato.

Se un lavoratore è stato mantenuto illegittimamente in una condizione di precarietà per anni, l’assunzione a tempo indeterminato intervenuta successivamente non può trasformare retroattivamente quei contratti abusivi in contratti legittimi.

Il danno da precarizzazione si è già prodotto.

Il lavoratore ha già vissuto per anni nell’incertezza della conferma annuale.

Ha già subito una condizione lavorativa diversa da quella che avrebbe dovuto essergli garantita se l’Amministrazione avesse rispettato la legge e avesse bandito con regolarità le procedure concorsuali previste dalla legge n. 186/2003.

Ed è la stessa sentenza del Tribunale di Modena a ricordare che, dopo il concorso del 2004, per lunghissimo tempo non furono più bandite le procedure che la legge prevedeva con cadenza triennale.

Non può allora essere il lavoratore a sopportare le conseguenze dell’inerzia dell’Amministrazione.

La Cassazione e una giurisprudenza che rischia di trasformare la tutela in un premio all’Amministrazione

La questione deriva dal recente sviluppo della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Con l’ordinanza n. 30779 del 23 novembre 2025, la Suprema Corte aveva affermato un principio particolarmente importante: la procedura straordinaria IRC attuata con il D.M. n. 9/2024 non era, per le caratteristiche esaminate in quel giudizio, automaticamente idonea a cancellare l’illecito derivante dall’abuso dei contratti a termine. La stessa Rassegna ufficiale della Corte di Cassazione descrive quella procedura come non sanante quando caratterizzata da una verifica selettiva e non da un automatismo nell’assunzione.

Successivamente, con l’ordinanza n. 9550 del 14 aprile 2026, la Cassazione ha precisato che la natura effettivamente sanante della procedura deve essere verificata dal giudice di merito, distinguendo una vera selezione da quella che viene definita una “blanda selezione”, nella quale l’ingresso in ruolo resterebbe sostanzialmente garantito e il punteggio servirebbe soltanto a determinare l’ordine delle assunzioni.

È questo varco interpretativo che oggi produce conseguenze che riteniamo profondamente problematiche.

Perché si rischia di arrivare ad una conclusione difficilmente conciliabile con la funzione stessa della tutela contro il precariato abusivo:

più a lungo l’Amministrazione ha omesso di bandire i concorsi, più precari ha prodotto; quando finalmente interviene una procedura straordinaria per porre rimedio a quella situazione, la stessa procedura viene utilizzata per evitare il pagamento del risarcimento dovuto per l’abuso precedente.

È una costruzione che rischia di trasformare la sanatoria del precariato in una sanatoria della responsabilità dell’Amministrazione.

Stabilizzazione e risarcimento rispondono a due problemi diversi

Occorre invece distinguere due piani.

La stabilizzazione risponde alla domanda:

qual è la condizione lavorativa del docente da oggi in avanti?

Il risarcimento risponde ad una domanda completamente diversa:

quali conseguenze devono derivare dall’abuso commesso dall’Amministrazione negli anni precedenti?

Confondere questi due piani significa rischiare di privare il sistema di una vera sanzione.

La stabilizzazione garantisce finalmente al docente un contratto a tempo indeterminato.

Il risarcimento, invece, serve a sanzionare l’illegittimo utilizzo reiterato dei contratti a termine e a compensare il lavoratore per la violazione già subita.

Una cosa non necessariamente assorbe l’altra.

Il problema della tutela effettiva e dissuasiva

La questione assume ancora maggiore rilievo alla luce del diritto dell’Unione europea.

La clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone agli Stati membri di predisporre misure effettive per prevenire e sanzionare l’abuso nella successione dei contratti a tempo determinato.

La stessa sentenza di Modena richiama la Corte di Giustizia dell’Unione europea e riconosce che il rinnovo dei contratti utilizzato per soddisfare esigenze permanenti e durevoli, anziché esigenze temporanee, è contrario alla disciplina europea.

Ancora più importante è quanto ricordato nella stessa pronuncia con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia del 14 aprile 2026, causa C-418/24.

La Corte europea ha sottolineato che l’esistenza di procedure di selezione o stabilizzazione non è, da sola, sufficiente per affermare che siano state adeguatamente sanzionate le conseguenze dell’abuso dei rapporti a termine.

Ed è qui che la decisione del Tribunale di Modena lascia aperto un interrogativo essenziale:

se l’abuso viene accertato ma non produce alcuna conseguenza risarcitoria perché il lavoratore è successivamente entrato in ruolo, quale sarebbe concretamente la sanzione per l’Amministrazione che quell’abuso ha commesso?

Il rischio di una vera ingiustizia

Il punto non è mettere in discussione l’importanza delle immissioni in ruolo.

Al contrario.

Le procedure straordinarie hanno finalmente consentito di affrontare una condizione di precarietà durata oltre vent’anni per migliaia di insegnanti di religione.

Ma proprio perché quelle procedure sono arrivate con enorme ritardo, appare difficile accettare che possano essere utilizzate anche per neutralizzare le conseguenze economiche del comportamento precedente dell’Amministrazione.

Un docente che ha ottenuto il ruolo non riceve un “regalo”.

Ottiene un rapporto di lavoro stabile dopo aver superato una procedura prevista dalla legge e dopo avere spesso prestato servizio per moltissimi anni nella scuola statale.

Considerare quella stabilizzazione come risarcimento del passato significa attribuirle una funzione che rischia di andare ben oltre quella propria dell’assunzione.

Il risultato è particolarmente evidente nella sentenza di Modena:

il giudice riconosce l’abuso, riconosce che esso è generatore di danno e, contemporaneamente, nega il risarcimento perché il lavoratore è stato successivamente assunto.

È su questa contraddizione che sarà necessario continuare la battaglia giuridica.

FENSIR: il ruolo non può diventare un condono dell’abuso

Come FENSIR riteniamo necessario ribadire un principio semplice.

L’immissione in ruolo non può trasformarsi in un condono generalizzato delle responsabilità dell’Amministrazione.

La stabilizzazione è certamente un risultato fondamentale per il lavoratore, ma non dovrebbe cancellare automaticamente anni di utilizzo illegittimo dei contratti a termine.

Diversamente, si rischia di creare un principio molto pericoloso: all’Amministrazione sarebbe consentito mantenere un lavoratore precario oltre i limiti consentiti, rinviare per anni le procedure di reclutamento e, alla fine, sottrarsi alle conseguenze risarcitorie semplicemente assumendolo.

Una tutela di questo tipo rischierebbe di perdere proprio quella caratteristica effettiva e dissuasiva richiesta dal diritto dell’Unione.

Per questo la questione non può considerarsi chiusa.

La recente giurisprudenza della Cassazione mostra peraltro un quadro ancora in evoluzione e non privo di tensioni interpretative. La stessa Cassazione n. 30779/2025 aveva escluso, nelle condizioni esaminate in quel giudizio, l’efficacia sanante della procedura straordinaria IRC, mentre l’ordinanza n. 9550/2026 ha rimesso ai giudici di merito l’accertamento concreto delle caratteristiche della procedura.

La sentenza di Modena rappresenta dunque una delle possibili applicazioni di questo nuovo indirizzo.

Un’applicazione che non condividiamo, perché rischia di trasformare una misura nata per stabilizzare i precari in uno strumento capace di cancellare il diritto al ristoro per un abuso che lo stesso giudice ha accertato.

Essere finalmente assunti non significa non essere mai stati danneggiati.

Ed è probabilmente questa la contraddizione più evidente di tutta la vicenda.

Il precariato illegittimo non scompare dal passato nel momento in cui arriva il contratto a tempo indeterminato.

Il ruolo restituisce stabilità per il futuro.
Il risarcimento riguarda l’ingiustizia del passato.

Confondere le due cose significa rischiare di fare della stabilizzazione non la soluzione al precariato, ma il mezzo attraverso il quale l’Amministrazione viene liberata dalle conseguenze del precariato che essa stessa ha prodotto.

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