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MALATTIA

Malattia, cambia la regola sul certificato medico: riconosciuto anche il giorno precedente alla visita ambulatoriale

Pubblicata il: 2026-09-07

Fonte: FENSIR.it

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INPS, Circolare n. 92 del 4 settembre 2026. La tutela previdenziale può decorrere dal giorno precedente al rilascio del certificato anche quando il lavoratore viene visitato nello studio del medico. FENSIR: attenzione, per il personale della scuola statale non cambia il regime economico previsto dal contratto.

Importante novità in materia di certificazione della malattia. Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS ha modificato il proprio precedente orientamento riconoscendo, ai fini della prestazione previdenziale di malattia, anche il giorno immediatamente precedente alla data di redazione del certificato medico, non soltanto quando il lavoratore viene visitato a domicilio, ma anche nel caso di visita effettuata in ambulatorio.

Cosa accadeva fino ad oggi

La regola generale prevede che la tutela economica della malattia decorra dalla data in cui viene redatto il certificato medico attestante l’incapacità temporanea al lavoro.

Fino al nuovo intervento dell’INPS, il giorno precedente poteva essere riconosciuto solamente quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare e indicato nel certificato, nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, la data del giorno immediatamente precedente.

In caso di visita presso l’ambulatorio del medico, invece, tale retrodatazione non veniva riconosciuta.

Dal 4 settembre 2026 cosa cambia

L’INPS supera questa distinzione.

A decorrere dalla pubblicazione della Circolare n. 92/2026, il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato può essere riconosciuto anche quando la visita medica avviene in ambulatorio.

Ciò significa, ad esempio, che un lavoratore che si ammala il lunedì e viene visitato dal proprio medico il martedì potrà ottenere il riconoscimento della malattia anche dal lunedì, purché il medico indichi correttamente nel certificato che l’evento morboso è iniziato il giorno precedente.

La modifica tiene conto, secondo l’INPS, delle mutate condizioni dell’assistenza territoriale, della riduzione del numero dei medici di medicina generale e della sempre più frequente necessità di programmare gli accessi agli ambulatori.

Le condizioni da rispettare

La retrodatazione non è però illimitata.

Il giorno indicato come inizio della malattia:

  • può precedere la data di redazione del certificato al massimo di un giorno;
  • deve essere espressamente indicato dal medico nel certificato;
  • non può essere un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale.

Per tali giornate, infatti, l’INPS richiama la possibilità per il lavoratore di rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.

Non sarà pertanto possibile recarsi dal medico il lunedì e chiedere che il certificato copra retroattivamente, ad esempio, il venerdì precedente.

Perché la data di inizio è importante

La data di decorrenza della malattia incide, per i lavoratori destinatari dell’indennità INPS, sul calcolo del periodo di carenza, sulle percentuali di indennizzo e sulla durata massima della prestazione. L’INPS ricorda infatti che, per la generalità dei lavoratori interessati dalla propria indennità, la prestazione economica decorre dal quarto giorno di malattia.

Attenzione: cosa cambia per docenti e ATA della scuola statale?

Su questo punto FENSIR ritiene necessario fare chiarezza.

La Circolare INPS n. 92/2026 disciplina specificamente il riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia erogata dall’INPS. I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, e quindi il personale delle scuole statali, sono soggetti a un diverso regime economico della malattia: la retribuzione durante l’assenza è disciplinata dalle norme del pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva e non dall’indennità ordinaria di malattia INPS prevista per determinate categorie del settore privato. La stessa documentazione INPS distingue espressamente il regime dei dipendenti pubblici da quello dei lavoratori beneficiari dell’indennità previdenziale.

La nuova circolare, quindi, non modifica le trattenute per malattia, il periodo di comporto o il trattamento economico previsto per docenti e personale ATA dal CCNL e dalla normativa sul pubblico impiego.

Resta naturalmente fermo, anche per il personale scolastico, il sistema della certificazione telematica della malattia, attraverso il quale il medico trasmette il certificato all’INPS rendendolo disponibile all’Amministrazione.

FENSIR: una semplificazione importante, ma occorre evitare interpretazioni errate

La nuova indicazione INPS rappresenta un adeguamento alle concrete difficoltà che sempre più lavoratori incontrano nell’ottenere una visita medica nello stesso giorno in cui insorge la malattia.

È però importante distinguere tra validità e decorrenza della certificazione e trattamento economico dell’assenza, soprattutto nel comparto scuola.

FENSIR invita pertanto il personale a comunicare tempestivamente l’assenza alla propria istituzione scolastica secondo le procedure previste e a rivolgersi al medico senza ritardi, verificando che nel certificato sia correttamente indicata la data di insorgenza della malattia.

Fonte: INPS, Circolare n. 92 del 4 settembre 2026 – “Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia. Riconoscimento della prestazione previdenziale”.

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