Collegio dei docenti, dipartimenti, Consigli di classe, GLO e riunioni di settembre devono essere inseriti nel Piano annuale delle attività. Anche i Consigli straordinari rientrano nel computo, pur non potendo essere preventivamente calendarizzati
Gli impegni collegiali dei docenti non costituiscono una prestazione generica, indeterminata e priva di limiti. Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 distingue chiaramente le attività di insegnamento dalle attività funzionali all’insegnamento e, per queste ultime, individua obblighi, modalità di programmazione e precisi limiti annuali.
Collegi dei docenti, dipartimenti, Consigli di classe, interclasse e intersezione, GLO e altre attività collegiali non possono essere convocati senza tenere conto del monte ore già svolto dal docente.
La formula secondo la quale tali riunioni sarebbero genericamente “comprese nella funzione docente” non può essere utilizzata per superare i limiti stabiliti dal contratto.
Le riunioni sono attività funzionali all’insegnamento e, proprio per questo, devono essere programmate e conteggiate nei due distinti contingenti previsti dall’articolo 44, comma 3, lettere a) e b): fino a 40 ore per il primo gruppo di attività e fino a 40 ore per il secondo.
Attività di insegnamento e attività funzionali
L’articolo 43, comma 4, del CCNL stabilisce che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in:
- attività di insegnamento;
- attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Le riunioni degli organi collegiali non costituiscono attività di insegnamento frontale. Sono attività funzionali all’insegnamento, disciplinate specificamente dall’articolo 44.
Il comma 1 dell’articolo 44 comprende tra queste attività gli impegni collegiali di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, nonché la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle deliberazioni adottate.
Il collegamento con la funzione docente non rende, però, queste prestazioni illimitate. Il successivo comma 3 distingue le attività in tre categorie e stabilisce per le lettere a) e b) due autonomi contingenti massimi di 40 ore.
Le prime 40 ore: attività della lettera a)
L’articolo 44, comma 3, lettera a), comprende:
- la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
- le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
- i dipartimenti e le altre articolazioni del Collegio dei docenti;
- l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
- l’informazione sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative.
Per il complesso di queste attività il contratto stabilisce un impegno fino a 40 ore annue.
Nel conteggio devono rientrare anche il Collegio dei docenti, i dipartimenti, le riunioni per aree disciplinari e le attività generali di programmazione svolte nei primi giorni di settembre, prima dell’inizio delle lezioni.
Il fatto che le lezioni non siano ancora iniziate non colloca tali incontri fuori dal monte ore contrattuale.
Anche le riunioni straordinarie del Collegio dei docenti devono essere conteggiate nella lettera a). La qualificazione di una seduta come urgente o straordinaria non determina la nascita di un ulteriore monte ore.
Una volta raggiunte le 40 ore della lettera a), il docente non è più obbligato a partecipare ad altre attività appartenenti alla stessa categoria, anche quando queste risultino inserite nel calendario annuale.
Le seconde 40 ore: attività della lettera b)
La lettera b) comprende:
- i Consigli di classe;
- i Consigli di interclasse;
- i Consigli di intersezione;
- i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione – GLO.
Per queste attività è previsto un secondo e distinto impegno fino a 40 ore annue.
Il CCNL dispone che tali obblighi siano programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. La programmazione deve inoltre tenere conto degli oneri di servizio degli insegnanti che lavorano in più di sei classi, in modo da prevedere un impegno complessivo non superiore alle 40 ore.
Il limite riguarda complessivamente tutte le attività riconducibili alla lettera b). Devono quindi essere sommate:
- le ore dei Consigli ordinari;
- le ore dei Consigli straordinari;
- le ore dei Consigli con i rappresentanti dei genitori o degli studenti;
- le ore dei Consigli convocati nei primi giorni di settembre;
- le ore dei GLO;
- le ore delle eventuali riunioni collegiali aggiuntive riconducibili al Consiglio di classe, interclasse o intersezione.
I GLO non costituiscono un terzo contenitore e non possono essere aggiunti alle 40+40 ore. Il contratto li colloca espressamente nella lettera b), all’interno delle seconde 40 ore.
I Consigli dei primi giorni di settembre devono essere conteggiati
Una particolare attenzione deve essere riservata alle riunioni convocate nei primi giorni di settembre.
Non è la data a determinare il contingente nel quale inserire l’attività, ma la natura dell’organo convocato.
Pertanto:
- il Collegio dei docenti di settembre rientra nella lettera a);
- i dipartimenti e le articolazioni del Collegio rientrano nella lettera a);
- le attività generali di programmazione e verifica di inizio anno rientrano nella lettera a);
- i Consigli di classe convocati a settembre rientrano nella lettera b);
- i Consigli di interclasse e intersezione convocati a settembre rientrano nella lettera b);
- gli eventuali GLO convocati a settembre rientrano nella lettera b).
Un Consiglio di classe resta tale anche se viene convocato prima dell’inizio delle lezioni. La relativa durata deve essere conteggiata nelle seconde 40 ore.
Non è corretto collocare indistintamente tutti gli impegni di settembre nelle prime 40 ore o, ancora peggio, considerarli attività dovute al di fuori di entrambi i contingenti.
I Consigli straordinari non possono essere previsti in anticipo
I Consigli straordinari vengono convocati per affrontare situazioni sopravvenute: problematiche disciplinari, particolari esigenze didattiche, urgenze organizzative o altre circostanze che richiedano una decisione collegiale.
Proprio perché dipendono da eventi futuri e imprevedibili, non possono essere preventivamente calendarizzati nel dettaglio.
Il Piano annuale delle attività può opportunamente lasciare un margine prudenziale all’interno delle seconde 40 ore, ma non può indicare anticipatamente il numero e le date di riunioni che, per loro stessa natura, non sono ancora prevedibili.
Quando un Consiglio straordinario viene effettivamente convocato, la sua durata rientra integralmente nel monte ore della lettera b).
La natura straordinaria della riunione non consente di collocarla fuori dal limite contrattuale e non determina un obbligo aggiuntivo.
Se, ad esempio, un docente ha già svolto 36 ore tra Consigli di classe e GLO e partecipa a un Consiglio straordinario della durata di due ore, il suo monte ore sale a 38. Restano soltanto altre due ore obbligatorie nell’ambito della lettera b).
Le 40+40 ore sono due contingenti distinti
L’espressione “40+40 ore” non indica un unico contenitore di 80 ore da utilizzare liberamente.
I due contingenti sono autonomi e hanno destinazioni differenti:
| Contingente | Attività comprese |
|---|---|
| Lettera a) – fino a 40 ore | Collegio dei docenti, dipartimenti, articolazioni del Collegio, programmazione e verifica di inizio e fine anno, incontri generali di informazione alle famiglie previsti dal contratto |
| Lettera b) – fino a 40 ore | Consigli di classe, interclasse e intersezione, ordinari e straordinari, Consigli di settembre e GLO |
Le ore non utilizzate nella lettera a) non possono essere trasferite alla lettera b) per aumentare il numero dei Consigli di classe o dei GLO. Allo stesso modo, le ore residue della lettera b) non consentono di superare il limite previsto per i Collegi e le attività della lettera a).
L’articolo 44, comma 4, dispone che le ore non utilizzate per le attività collegiali delle lettere a) e b) siano destinate, nei rispettivi limiti, alle attività di formazione programmate annualmente dal Collegio dei docenti nel PTOF.
Scrutini ed esami non rientrano nelle 40+40 ore
Scrutini ed esami appartengono a una categoria diversa.
L’articolo 44, comma 3, lettera c), comprende:
- lo svolgimento degli scrutini;
- gli esami;
- la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Queste attività non devono essere conteggiate né nelle prime né nelle seconde 40 ore.
Occorre quindi distinguere la riunione del Consiglio di classe dallo scrutinio. Anche quando la composizione dell’organo è la stessa, cambia la natura dell’attività:
- il Consiglio di classe ordinario o straordinario rientra nella lettera b);
- lo scrutinio rientra nella lettera c) ed è escluso dalle 40+40 ore.
Il Piano annuale delle attività non è un semplice calendario
L’articolo 43, comma 4, stabilisce che, prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predisponga il Piano annuale delle attività sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali.
Il Piano, comprensivo degli impegni del personale docente, deve essere deliberato dal Collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa.
Gli impegni devono essere conferiti in forma scritta e del Piano deve essere data informazione alle organizzazioni sindacali.
La procedura prevede quindi che:
- il dirigente scolastico predisponga la proposta;
- il Collegio dei docenti esamini e deliberi il Piano;
- gli impegni siano conferiti ai docenti in forma scritta;
- sia data informazione alle organizzazioni sindacali;
- le eventuali modifiche in corso d’anno siano adottate seguendo la stessa procedura.
Il Piano non può essere modificato unilateralmente dal dirigente scolastico. Se durante l’anno emergono nuove esigenze, il calendario può essere aggiornato, ma la modifica deve essere sottoposta al Collegio con la medesima procedura utilizzata per l’approvazione iniziale.
Il Piano deve riportare gli impegni prevedibili
Il Piano annuale deve contenere una programmazione sufficientemente precisa delle attività prevedibili, indicando:
- la tipologia delle riunioni;
- il calendario;
- la durata stimata;
- la classificazione tra lettera a) e lettera b);
- gli impegni previsti nei primi giorni di settembre;
- il monte ore complessivamente programmato;
- i criteri di partecipazione;
- le misure previste per i docenti che insegnano in più di sei classi;
- i criteri applicabili ai docenti in servizio su più scuole o a tempo parziale;
- un eventuale margine prudenziale per le esigenze straordinarie.
La presenza nel calendario non consente, tuttavia, di superare i limiti contrattuali.
Il Piano contiene una previsione della durata delle riunioni, mentre il conteggio individuale deve essere effettuato sulla base del tempo effettivamente svolto.
Se una riunione programmata per un’ora si protrae per due ore, devono essere conteggiate due ore. Il prolungamento delle riunioni può quindi determinare il raggiungimento delle 40 ore prima della conclusione del calendario programmato.
Raggiunte le 40 ore, cessa l’obbligo
Il limite delle 40 ore della lettera a) e quello delle 40 ore della lettera b) costituiscono due tetti massimi annuali.
Una volta raggiunto il limite della specifica categoria, il docente non è più obbligato a partecipare ad altre riunioni appartenenti allo stesso contingente.
Il principio vale anche se gli incontri successivi risultano già inseriti nel Piano annuale.
La calendarizzazione non può derogare al CCNL né trasformare in obbligatorie attività che, a causa della durata effettiva delle riunioni precedenti o delle convocazioni straordinarie intervenute durante l’anno, determinerebbero il superamento del tetto massimo.
Raggiunte le 40 ore della lettera b), il docente non è più obbligato a partecipare ad altri:
- Consigli di classe;
- Consigli di interclasse;
- Consigli di intersezione;
- Consigli straordinari;
- GLO.
Questo vale anche per le riunioni già calendarizzate.
Allo stesso modo, raggiunte le 40 ore della lettera a), il docente non è più obbligato a partecipare a ulteriori Collegi, dipartimenti o altre attività appartenenti a quel contingente.
Il docente non deve presentare una richiesta di concessione o di esonero. Deve comunicare formalmente al dirigente scolastico di avere raggiunto il limite contrattuale, allegando il riepilogo delle attività e delle ore effettivamente svolte.
L’amministrazione deve prendere atto dell’esaurimento del monte ore. La responsabilità di programmare gli impegni entro i limiti contrattuali ricade sulla scuola e sugli organi competenti, non sul singolo docente.
Le attività ulteriori non diventano automaticamente obbligatorie
Una convocazione non può rendere obbligatoria una prestazione che supera i limiti fissati dal CCNL.
Eventuali attività ulteriori devono essere espressamente qualificate e trattate come attività aggiuntive, con preventiva autorizzazione, disponibilità del docente e relativa retribuzione secondo la disciplina contrattuale e le risorse disponibili.
Non è sufficiente affermare che la riunione è importante, urgente, straordinaria o già calendarizzata.
L’urgenza può giustificare la convocazione dell’organo, ma non può cancellare il tetto massimo delle 40 ore e non può trasformare la funzione docente in un obbligo di disponibilità illimitata.
La posizione FeNSIR
FeNSIR richiama le istituzioni scolastiche a una corretta applicazione degli articoli 43 e 44 del CCNL.
La partecipazione agli organi collegiali è parte essenziale della vita democratica della scuola e della professionalità docente. Proprio per questa ragione deve essere organizzata nel rispetto delle disposizioni contrattuali.
Collegi dei docenti, dipartimenti, Consigli di classe, interclasse e intersezione e GLO devono essere:
- programmati;
- deliberati;
- formalizzati per iscritto;
- correttamente classificati tra lettera a) e lettera b);
- conteggiati secondo la durata effettiva;
- organizzati nel rispetto dei due distinti tetti delle 40 ore.
I Consigli convocati nei primi giorni di settembre rientrano nelle seconde 40 ore, mentre i Collegi dei docenti, i dipartimenti e le attività generali di programmazione rientrano nelle prime 40.
I Consigli straordinari non possono essere previsti e calendarizzati anticipatamente, ma, quando vengono convocati, devono essere conteggiati nella lettera b).
Una volta raggiunte le 40 ore, il docente non è più obbligato a partecipare ad altre riunioni della stessa categoria, anche se risultano già inserite nel calendario.
La formula “rientra nella funzione docente” non può essere utilizzata per cancellare i limiti stabiliti dal contratto.
Il rispetto delle 40+40 ore rappresenta l’applicazione puntuale del CCNL e costituisce una garanzia di trasparenza, corretta organizzazione del lavoro e tutela della professionalità docente.
L'articolo Riunioni collegiali e limite delle “40+40 ore”: raggiunto il tetto, cessa l’obbligo di partecipazione proviene da FeNSIR Sindacato Scuola e Università.