Il Tribunale riconosce nove mensilità di risarcimento nonostante la successiva immissione in ruolo. Un principio importante per il contenzioso IRC
Una decisione di particolare rilievo arriva dal Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, con sentenza del 1° ottobre 2026.
Il giudice ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di un docente di religione cattolica che aveva lavorato per anni con contratti a tempo determinato reiterati, pur essendo successivamente entrato in ruolo attraverso la procedura straordinaria IRC. 1673.2025 Verona
Il dato centrale della sentenza è netto: l’immissione in ruolo non cancella retroattivamente l’abuso già maturato.
Ed è proprio questo principio a rendere la pronuncia veronese particolarmente importante.
Dieci anni di incarichi annuali
Il docente aveva prestato servizio con incarichi annuali fino al 31 agosto dall’anno scolastico 2015/2016 all’anno scolastico 2024/2025, in modo continuativo. 1673.2025 Verona
Il Ministero aveva sostenuto che la successiva immissione in ruolo, intervenuta nell’anno scolastico 2025/2026 a seguito della procedura straordinaria di cui al D.D.G. n. 1328/2024, fosse sufficiente a neutralizzare la pretesa risarcitoria. 1673.2025 Verona
Il Tribunale non ha condiviso questa impostazione.
Oltre tre anni senza concorsi: l’abuso c’è
La sentenza richiama la giurisprudenza europea e nazionale secondo cui, per i docenti di religione cattolica, il protrarsi di rapporti annuali oltre tre annualità scolastiche, in assenza dell’indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge n. 186/2003, costituisce abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
Il giudice ricorda inoltre che, in queste ipotesi, non è possibile trasformare automaticamente il rapporto in tempo indeterminato, ma sorge il diritto al cosiddetto danno eurounitario. 1673.2025 Verona
Nel caso concreto, l’Amministrazione non aveva provato l’esistenza di specifiche esigenze temporanee o sostitutive tali da giustificare la successione dei contratti oltre il triennio.
La sentenza sottolinea anche che la ricostruzione di carriera e le progressioni economiche eventualmente godute dal docente non eliminano l’abuso, che resta legato alla mancata attivazione per lungo tempo delle procedure concorsuali previste dalla legge. 1673.2025 Verona
Il passaggio decisivo: il ruolo non elimina il risarcimento
È questo il cuore della decisione.
Il Tribunale afferma espressamente che non può essere accolta la tesi ministeriale secondo cui l’avvenuta immissione in ruolo determinerebbe la totale eliminazione del diritto al risarcimento.
Secondo il giudice veronese, la procedura straordinaria bandita nel 2024 non può essere considerata pienamente automatica, perché prevede una prova orale didattico-metodologica e una valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria.
Da qui la conclusione:
la stabilizzazione successiva non cancella retroattivamente l’illecito già maturato. 1673.2025 Verona
La distinzione fatta dal Tribunale è particolarmente chiara.
L’indizione del concorso può interrompere l’inadempimento per il futuro.
La successiva immissione in ruolo può mettere fine alla condizione di precarietà.
Ma ciò non elimina il diritto al risarcimento per gli anni precedenti nei quali il docente è stato mantenuto a termine oltre il limite consentito.
Il concorso interrompe l’abuso, ma non lo cancella
Il Tribunale individua il periodo abusivo a partire dall’anno scolastico 2018/2019, cioè dopo il superamento delle prime tre annualità.
Esclude invece il 2024/2025, perché in quell’anno l’Amministrazione aveva ormai bandito la procedura straordinaria, ritenuta idonea almeno a interrompere per il futuro la situazione di inadempimento.
La successiva immissione in ruolo conferma dunque l’effetto futuro della procedura, ma non elimina l’illecito già perfezionatosi. 1673.2025 Verona
È una distinzione giuridica di grande importanza:
il concorso può chiudere il periodo di abuso, ma non può cancellare gli anni in cui l’abuso si è già consumato.
Nove mensilità di risarcimento
Il Tribunale applica quindi l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal decreto-legge n. 131/2024 e convertito nella legge n. 166/2024.
La norma prevede un risarcimento compreso tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, da determinare in relazione alla gravità della violazione, al numero dei contratti e alla durata complessiva del rapporto. 1673.2025 Verona
Nel caso esaminato, il giudice riconosce sei annualità abusive, dal 2018/2019 al 2023/2024.
Il risarcimento viene quindi quantificato in nove mensilità: quattro mensilità per la prima annualità abusiva e una mensilità aggiuntiva per ciascuna delle cinque annualità successive.
Il Tribunale definisce tale misura proporzionata, effettiva e dissuasiva. 1673.2025 Verona
Nel dispositivo, il Ministero viene quindi condannato al pagamento di nove mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento ai fini del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. 1673.2025 Verona
Una sentenza importante per tutto il contenzioso IRC
La pronuncia di Verona assume un significato che va oltre il singolo giudizio.
Il principio affermato è infatti particolarmente rilevante per tutti quei docenti di religione cattolica che, dopo anni di contratti annuali, sono stati finalmente immessi in ruolo attraverso le procedure straordinarie.
La sentenza chiarisce che la stabilizzazione non equivale automaticamente a risarcimento.
L’assunzione a tempo indeterminato serve a porre fine alla precarietà per il futuro.
Il risarcimento serve invece a compensare e sanzionare l’abuso commesso nel passato.
Sono due piani diversi.
Ed è proprio la loro distinzione a evitare che il ruolo possa trasformarsi in una sorta di sanatoria generale delle responsabilità dell’Amministrazione.
Il precedente contrario di Modena resta sullo sfondo
Va ricordato che pochi giorni prima il Tribunale di Modena aveva seguito un orientamento diverso, ritenendo la procedura straordinaria sostanzialmente non selettiva e quindi idonea, nel caso esaminato, a sanare il danno da reiterazione abusiva. 25273476s
Si tratta però di un orientamento che la sentenza di Verona non condivide.
Il giudice veronese attribuisce invece rilievo proprio alla presenza della prova orale e della valutazione dei titoli, escludendo che si possa parlare di una stabilizzazione pienamente automatica.
Il contrasto tra le due decisioni conferma che la questione è ancora aperta, ma la pronuncia di Verona segna un punto molto importante nel riconoscimento della tutela risarcitoria.
FENSIR – SAIR: una vittoria che rafforza la tutela dei docenti di religione
La sentenza del Tribunale di Verona rappresenta una vittoria importante nel contenzioso sul precariato storico degli insegnanti di religione cattolica.
Viene affermato un principio essenziale:
il fatto di essere stati finalmente immessi in ruolo non cancella gli anni di abuso già subiti.
Il ruolo restituisce stabilità.
Il risarcimento riguarda ciò che è accaduto prima.
Per anni migliaia di docenti IRC hanno continuato a lavorare con incarichi annuali mentre le procedure concorsuali previste dalla legge non venivano bandite con la cadenza stabilita.
Quando quell’abuso viene accertato, la successiva stabilizzazione non può necessariamente diventare il mezzo attraverso cui l’Amministrazione evita ogni conseguenza economica.
La sentenza di Verona va esattamente in questa direzione e riconosce una tutela concreta: nove mensilità di risarcimento per sei annualità abusive.
Un risultato che rafforza la posizione di chi sostiene che la lotta al precariato non possa esaurirsi nella sola stabilizzazione.
Essere assunti oggi non significa non essere stati danneggiati ieri.
L'articolo Vittoria a Verona per i docenti di religione: il ruolo non cancella il danno da precariato abusivo proviene da FeNSIR Sindacato Scuola e Università.