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NORMATIVA

Docenti di religione immessi in ruolo: anomalie negli arretrati contrattuali e decurtazioni dell’assegno ad personam

Pubblicata il: 2026-08-11

Fonte: SAIR Sindacato

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SAIR–FENSIR: «Servono criteri uniformi. La futura ricostruzione di carriera potrebbe determinare nuovi crediti a favore dei docenti»

In questi giorni è in corso la liquidazione degli arretrati derivanti dal rinnovo contrattuale del personale scolastico. Per molti docenti di religione cattolica immessi in ruolo, tuttavia, l’operazione sta facendo emergere differenze e anomalie collegate alla gestione dell’assegno ad personam.

Le segnalazioni più significative riguardano, al momento, le Ragionerie territoriali dello Stato di Pavia, Brescia e Gorizia. In queste province alcuni insegnanti di religione avrebbero riscontrato decurtazioni stipendiali o modalità di liquidazione differenti rispetto a quelle applicate in altri territori.

Che cos’è l’assegno ad personam

L’articolo 1-ter della legge n. 27/2006 stabilisce che gli insegnanti di religione, al momento dell’inquadramento nei ruoli, conservano mediante un assegno personale l’eventuale differenza tra il trattamento economico precedentemente percepito come incaricati annuali e quello spettante dopo l’immissione in ruolo.

Si tratta di un assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici e di carriera. Pertanto, gli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale possono incidere sulla sua consistenza.

Ciò non significa, tuttavia, che possano essere applicate decurtazioni senza un calcolo puntuale o secondo criteri differenti da una provincia all’altra.

Le differenze tra le province

La normativa è nazionale e deve essere applicata uniformemente. Gli importi possono essere diversi da docente a docente in relazione all’anzianità, alla fascia stipendiale precedentemente posseduta, all’ordine di scuola e all’orario di servizio. Non dovrebbero invece cambiare i criteri utilizzati dalle singole Ragionerie territoriali.

Le anomalie segnalate presso le RTS di Pavia, Brescia e Gorizia sembrano riguardare proprio il rapporto tra:

  • arretrati del rinnovo contrattuale;
  • aumenti stipendiali riconosciuti;
  • assegno ad personam;
  • quota dell’assegno considerata riassorbita;
  • conseguente riduzione dello stipendio mensile.

Il rischio è che il docente riceva formalmente gli arretrati contrattuali, ma contemporaneamente subisca una decurtazione dell’assegno personale, con un risultato economico sensibilmente inferiore rispetto alle aspettative.

Il nodo della ricostruzione di carriera

Alla questione si aggiunge quella, altrettanto importante, della ricostruzione di carriera.

Molti docenti di religione immessi in ruolo sono attualmente collocati nella fascia stipendiale iniziale, accompagnata dall’assegno ad personam necessario a conservare il precedente trattamento economico. Dopo la conferma in ruolo e l’adozione del decreto di ricostruzione, dovrà essere riconosciuta l’anzianità maturata durante il servizio prestato come incaricati annuali.

La ricostruzione potrebbe determinare il collocamento del docente in una fascia stipendiale superiore, con decorrenza economica retroattiva. Di conseguenza, per molti interessati potrà emergere un credito stipendiale, cioè una somma che l’Amministrazione dovrà corrispondere a titolo di differenze arretrate.

Si potrebbe quindi verificare una situazione paradossale: oggi il docente subisce una riduzione dello stipendio per il riassorbimento dell’assegno ad personam, mentre successivamente, con la ricostruzione di carriera, la stessa Amministrazione dovrà riconoscergli nuove differenze economiche arretrate.

Proprio per questa ragione il calcolo deve essere effettuato considerando l’intera evoluzione della posizione stipendiale e non limitandosi a una meccanica riduzione dell’assegno personale.

Necessario un chiarimento nazionale

Il SAIR–FENSIR ritiene indispensabile un intervento chiarificatore nazionale che assicuri criteri omogenei a tutte le scuole, alle Ragionerie territoriali e a NoiPA.

Occorre distinguere chiaramente:

  1. il trattamento economico percepito prima dell’immissione in ruolo;
  2. l’inquadramento provvisorio attribuito dal 1° settembre 2025;
  3. l’importo originario dell’assegno ad personam;
  4. gli aumenti e gli arretrati derivanti dal rinnovo contrattuale;
  5. la quota dell’assegno effettivamente riassorbibile;
  6. il successivo inquadramento derivante dalla ricostruzione di carriera;
  7. le differenze economiche arretrate spettanti al docente.

Le diverse modalità operative delle Ragionerie territoriali possono determinare tempi differenti, ma non possono produrre trattamenti economici disomogenei tra lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni giuridiche.

SAIR–FENSIR: tutelare subito gli insegnanti interessati

Il SAIR–FENSIR seguirà con attenzione l’evoluzione della situazione, con particolare riferimento alle anomalie registrate presso le RTS di Pavia, Brescia e Gorizia.

Non è accettabile che i docenti di religione, dopo avere atteso per anni la stabilizzazione, debbano ora affrontare decurtazioni stipendiali, calcoli non uniformi e incertezze sulla corretta liquidazione degli arretrati.

Il rinnovo contrattuale deve produrre un effettivo miglioramento economico. Allo stesso modo, la ricostruzione di carriera dovrà riconoscere integralmente l’anzianità maturata e gli eventuali crediti spettanti, ricalcolando correttamente anche il rapporto con l’assegno ad personam.

La parità di trattamento non può dipendere dalla provincia nella quale viene amministrato lo stipendio. È necessario garantire trasparenza, uniformità e piena tutela economica a tutti gli insegnanti di religione immessi in ruolo.

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